Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 37
- Tagli a raso di fustaie
1. Ai sensi del presente regolamento per taglio a raso di fustaia si intende un intervento che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente e che non rientra nelle tipologie di cui all' articolo 33
2. I tagli a raso sono autorizzati purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) siano finalizzati alla rinnovazione naturale;
b) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
c) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi;
d) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica.
3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme dell' articolo 20 , comma 8.
4. La domanda di autorizzazione per l'esecuzione dei tagli a raso di fustaie deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di taglio e il richiedente deve impegnarsi ad eseguire, entro l'anno silvano successivo a quello del taglio, la rinnovazione artificiale del soprassuolo. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.