Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 29
- Norme generali
1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi:
a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione dei castagneti da frutto e delle sugherete, dei boschi puri o a prevalenza di robinia e delle aree assimilate di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale e degli imboschimenti di cui all'articolo 19, comma 1. (25)
b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originate da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;
c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine rilasciate al taglio precedente sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di insidenza superiore al 70 per cento;
d) i boschi cedui di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi di cui all' articolo 25 , comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:
a) "boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;
b) "boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare non classificabili come coetanei o coetaneiformi;
c) "boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento della copertura;
d) "boschi a prevalenza di una o più specie", quelli in cui dette specie determinano almeno il 70 per cento della copertura.
3. Nel caso in cui a seguito dell'esecuzione di tagli di utilizzazione delle fustaie si abbia rinnovazione prevalentemente agamica a partire dalle ceppaie dei soggetti utilizzati, deve comunque essere assicurata la costituzione di un soprassuolo di alto fusto anche mediante la selezione e l'allevamento dei migliori soggetti di origine agamica.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.