Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 28
- Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui
1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'età del turno minimo è soggetto a dichiarazione il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche:
a) non può essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorità per i soggetti deperenti;
b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone;
c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all' articolo 26
2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 è soggetta ad autorizzazione, che può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia.
3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie può essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto può essere altresì vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.