Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 26
- Taglio dei boschi cedui coniferati
1. I boschi cedui coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere:
a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;
b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi:
1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati;
2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie;
3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune;
4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all' articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro;
5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali è consentito il taglio delle piante isolate; (91)
c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti;
e) in tutti i casi previsti alla lettera b) (93)deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso comune.
2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo.
3. Interventi sulle piante di conifere a carattere più intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono soggetti ad autorizzazione.
3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità. (94)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.