Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 24
- Taglio dei boschi cedui composti e intensamente (21)matricinati
1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno centocinquanta per ettaro.
2. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici e almeno settantacinque delle matricine rilasciate devono essere di classe di età uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di età esistenti.
2bis. Nei cedui intensamente matricinati la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno cento per ettaro, scelte con i criteri indicati all’articolo 22, comma 4 per i cedui semplici. (22)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.