Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 21
- Turni
1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:
a) 8 anni per castagno, robinia, ontano, salice, nocciolo, pioppo;
b) 24 anni per il faggio;
c) 18 anni per le specie quercine, per i carpini o per le altre specie.
2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio di ceduazione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:
a) 8 anni per i cedui misti con prevalenza di castagno, robinia, salice, ontano, nocciolo, pioppo;
b) 24 anni per i cedui misti con prevalenza di faggio;
c) 18 anni per il forteto e per gli altri cedui misti.
3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'età di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie.
4. Per casi particolari motivati da difesa fitosanitaria, difesa da incendi boschivi, tutela idrogeologica o recupero a seguito di danni causati da rilevanti avversità meteoriche o da incendi, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al presente articolo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.