Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 20
- Estensione delle tagliate
1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.
2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall' articolo 25 , dall' articolo 26 , comma 3, dall' articolo 27 , comma 2 e dall' articolo 28 , comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari.
3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
b) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
c) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, i tagli di diradamento dei cedui e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa e localizzate nell'ambito territoriale dell'ente competente (16)che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
8. Per l'interruzione della contiguità possono altresì, in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprietà, e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle previste al comma 6 ; (18)a tal fine può essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20 per cento della superficie massima ammissibile.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.