Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 15
- Ramaglie e altri residui di lavorazione
1. Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che:
a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro;
b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco;
c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;
d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.
2. La sramatura e le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate:
a) entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione, nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all' articolo 11 , comma 2;
b) entro sessanta giorni dalla data di esecuzione del taglio, nei casi di cui all' articolo 11 , comma 1.
3. In aree particolarmente soggette al rischio d'incendi boschivi gli enti competenti ai sensi della legge forestale (83)con specifico atto motivato, possono prevedere modalità e termini di rilascio della ramaglia e degli altri residui delle lavorazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto.
5. Ai sensi dell' articolo 60 , comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.