Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 12
- Tutela della biodiversità
1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:
Acer sp.pl. | aceri |
Cercis siliquastrum L.di Giuda | albero di Giuda |
Fraxinus excelsior L.maggiore | frassino maggiore |
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo | frassino ossifillo |
Laburnum anagyroides Medicuslo | maggiociondolo |
Malus sp.pl. | melastri |
Prunus avium L. | ciliegio |
Pyrus sp.pl. | perastri |
Quercus suber L | sughera |
Sorbus sp.pl | sorbi |
Tilia sp.pl. | tigli |
Ulmus sp.pl. | olmi |
e, senza limitazione di diametro: | |
Ilex aquifolium L. | agrifoglio |
Taxus baccata L. | tasso |
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 può essere integrato dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, (78)in relazione a motivate esigenze di tutela delle specie sporadiche caratteristiche di particolari habitat vegetazionali.
3. In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.
4. In occasione dei tagli boschivi è consentito il taglio delle piante di cui al comma 1 per scadenti condizioni fitosanitarie o per raggiunta maturità, previa verifica della presenza di rinnovazione; con specifica autorizzazione è ammesso il taglio delle piante di cui al comma 1 per necessità di stabilità idrogeologica o per altre motivazioni particolari valutabili dall'ente competente.
5. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 siano presenti con densità di venti o più piante ad ettaro per singola specie, le stesse sono trattate con le modalità previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti.
6. In tutti i tagli di superficie uguale o superiore ad un ettaro, deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di bosco tagliato. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio.
7. L'ente competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 6 in casi particolari e su motivata richiesta.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all' articolo 33 , ai tagli a raso delle fustaie di cui all' articolo 37 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.