Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 39 della citata legge.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti:
a) piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 , ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), modificata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ;
b) norme tecniche per l'attuazione delle forme di tutela, di cui all' articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 . Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );
d) indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle aree di collegamento ecologico funzionale definiti nel piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall' articolo 18 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 ;
e) piani di bacino e di salvaguardia di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) aventi carattere vincolante.
3. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attività svolte o autorizzate dall'autorità idraulica nell'area demaniale idrica.
4. Le opere e le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 , secondo le procedure indicate dalla suddetta legge.
5. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dall' articolo 15 della l.r. 56/2000 , nonché nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 .
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.