Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Capo I
- NORME TRANSITORIE
Art. 102
- Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
3. Le autorizzazioni rilasciate e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità.
4. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dalla provincia, salvo quanto previsto all'articolo 68 , comma 4 della legge forestale.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.