Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione I
- TRASFORMAZIONI
Art. 96
- Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni
1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in terreni di qualunque destinazione, per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.
2. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1, quando attuate nei boschi, costituiscono trasformazione degli stessi e sono soggette alle norme di cui agli articoli 79, 80 e 81.
3. Le trasformazioni di destinazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.