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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Capo III
- TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO - EDILIZIO
Sezione I
- TRASFORMAZIONI
Art. 96
- Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni
1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in terreni di qualunque destinazione, per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.
2. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1, quando attuate nei boschi, costituiscono trasformazione degli stessi e sono soggette alle norme di cui agli articoli 79, 80 e 81.
3. Le trasformazioni di destinazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.
Sezione II
- OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DELLA LEGGE FORESTALE (165)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 60.

Art. 97
- Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 98 e 99 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
Art. 98
- Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati. Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio. (60)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 38.

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
a) livellamento del piano viario;
b) ricarico con inerti;
c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) installazione di reti parasassi;
i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.
3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.
7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
Art. 99
- Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:
a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
3. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
4. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
5. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; (166)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 61.

e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.
7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:
a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:
a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
8 bis. Nella viabilità poderale e interpoderale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Sono opere di manutenzione ordinaria, in particolare:
a) il livellamento del piano viario;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) l'installazione di reti parasassi;
i) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti. (168)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 61.

8 ter. Nella viabilità poderale e interpoderale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità. (168)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 61.

Art. 100
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 2 metri (169)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi (169)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione. (170)

Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque. (171)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell' emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell` area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.
8. L'installazione, nei territori non (61)

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 39.

boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99 , commi 3 e 4.
9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ), a condizione che tali interventi:
a) non siano da attuare in terreni boscati;
b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 ;
3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.
Art. 101
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5 comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione. (172)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 63.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:
a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 , in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;
b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità c ostruttive degli stessi;
d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.