Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione II
- TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DEI PASCOLI
Art. 83
- Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.
2. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è vietata nei boschi, nei pascoli e negli altri terreni saldi, salvo che la stessa si renda necessaria per:
a) la realizzazione di trasformazioni, opere, movimenti di terreno o interventi colturali autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;
b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;
c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione.
3. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è consentita nei terreni diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti di cui all'allegato A della legge forestale finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'articolo 63 della stessa legge.
Art. 84
- Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
1. Nei boschi e nei terreni saldi (53) è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento.
2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.
Art. 85
- Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie
1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi che sono autorizzati in stazioni fertili, l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti.
2. E' altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.
4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.
5. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto.
6. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della Giunta regionale.
Art. 86
- Esercizio e limitazione del pascolo
1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purché effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo.
2. Sono soggetti a dichiarazione:
a) il pascolo delle capre in bosco;
b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare all’ente competente ai sensi della legge forestale (154), devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.
4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli.
5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.
6. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali.
7. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.
8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile.
8 bis. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio. (155)
9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni ove il pascolo è consentito ai sensi del presente articolo, purché tali terreni siano nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti. Le proprietà contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.
10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo, è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.
11. L’ente competente ai sensi della legge forestale può (156)sospendere o limitare il pascolo autorizzato ai sensi del comma 2, (55)qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.
12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:
a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso;
Art. 87
- Manutenzione e miglioramento dei pascoli
1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E' altresì consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.
2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a dichiarazione, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.