Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione I
- TRASFORMAZIONI
Art. 79
- Trasformazione dei boschi
1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all' articolo 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. (147)
4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale, qualora la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'articolo 42 , comma 5 della legge forestale. In tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI, è rilasciata dall’ente competente di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale (148), salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale.
5. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ).
5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell’articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF. (149)
Art. 80
- Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi
1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze:
a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità vegetale ed animale;
b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
c) il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.
Art. 80 bis
- Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi (150)
1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, lettera b), della legge forestale è rilasciata a condizione che:
a) l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;
b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell’erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E’ consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene:
a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi pre-esistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall’analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile;
c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.
4. Nei casi in cui l’attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall’autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l’obbligo di ripristino ai sensi dell’articolo 85 della legge forestale e l’esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.
Art. 81
- Rimboschimento compensativo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, della legge forestale. (151)
2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale.
3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;
c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.
4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente. (52)
5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'articolo 44 , comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all’ente competente ai sensi dell’articolo 44, comma 6, della legge forestale (152), di un importo pari a 150 euro (52)per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.
6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all’effettiva superficie oggetto della trasformazione. (153)
7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
Art. 82
- Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;
b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;
c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:
1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
2) la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.
4. Nei terreni saldi sono consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.