Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione I
- AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 70
- Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano in tutti i terreni, boscati o non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 37 della legge forestale.
2. Le norme relative alla tutela della vegetazione arborea ed arbustiva si riferiscono alla vegetazione forestale definita ai sensi dell' articolo 3 , comma 6 della legge forestale.
Art. 71
- Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata dai seguenti soggetti:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.
2. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente.
3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
4. Ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all' articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all’ente competente ai sensi della legge forestale. (144)
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all' articolo 42, comma 6, della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.
6. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 5 e la dichiarazione è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.
7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
Art. 72
- Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera
1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.
3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza .
4. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
5. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.
6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o esegui bili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
7. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dai regolamenti degli enti locali di cui all' articolo 40 della legge forestale.
7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori. (50)
7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso. (50)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.