Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione III
- AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE DEI TARTUFI
Art. 57
- Tutela delle aree di effettiva produzione di tartufi
1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).
2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbionte nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme:
a) il limite diametrico di cui all' articolo 55, comma 1, lettera a) è fissato in 25 centimetri per le seguenti specie:
Quercus sp.pl. Querce
Populus alba pioppo bianco;
b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell' articolo 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie:
Quercus sp.pl. Querce
Ostrya carpinifolia Scop. carpino nero
Carpinus betulus L. carpino bianco
Corylus avellana L. nocciolo
Salix alba L. salice bianco
Salix caprea L. salicone
Tilia platyphyllos Scop.tiglio
Tilia cordata Miller. tiglio selvatico
Populus alba L.pioppo bianco
Populus nigra L. pioppo nero
Pinus pinea L. pino domestico
Pinus nigra Arnold pino nero
Pinus laricio Poiret pino laricio;
c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondità superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti.
3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall' articolo 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.