Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione I
- CASTAGNETI DA FRUTTO, SUGHERETE E ARBORICOLTURA DA LEGNO
Art. 52
- Castagneti da frutto
1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di castagno da frutto per ettaro.
2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.
3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste. (39)
4. Nei castagneti da frutto è liberamente esercitabile:
b) l'esecuzione d'innesti;
c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;
d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie da foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.
5. Nei castagneti da frutto sono soggetti a dichiarazione:
a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive;
b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione;
c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
5 bis. La capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto è soggetta a comunicazione. (121)
6. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione.
7. Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle formazioni di castagneti da frutto, di superficie inferiore a 2.000 metri quadrati, poste all'interno di aree comunque boscate.
Art. 53
- Sugherete
1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a venticinque (122)piante di sughera per ettaro.
2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.
3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste. (40)
4. L’estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate è soggetta a dichiarazione ed è consentita a condizione che:
a) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri, misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza;
b) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il triplo della misura della circonferenza;
c) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l’età di nove anni;
5. Nelle sugherete è liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente.
6. Nelle sugherete sono soggetti a dichiarazione:
a) la sostituzione di piante di sughera morte o non più produttive;
b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione;
c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
7. Il taglio delle sughere è soggetto ad autorizzazione.
Art. 54
- Impianti per arboricoltura da legno
1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’articolo 82, comma 2 per i terreni saldi. (42)
1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica. (124)
2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 può essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall' articolo 67 della legge forestale.
3. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.