Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Sezione V
- PIANIFICAZIONE DEI TAGLI
Art. 43
- Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio
1. Gli enti parco e gli organismi di gestione di cui all' articolo 68, comma 4 della legge forestale per i territori del parco o della riserva, gli enti competenti ai sensi della legge forestale per i restanti territori (108), entro il 30 giugno di ogni anno, determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi.
2. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo, e cioè:
a) i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui;
3. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi l'ente competente si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonché delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento.
4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:
(SuperficieB1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+…+(SuperficieBn/TurnoBn).
5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4 è effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti.
6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, l'ente competente può ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati, anche in relazione ai turni medi reali applicati nell'area stessa. (109)
7. Per ogni anno silvano l'ente competente, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.
8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validità per più anni silvani, la superficie autorizzata è computata per intero nell'anno silvano d'inizio validità.
9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.
10. La superficie massima ammissibile annualmente al taglio può essere aumentata dall'ente competente per una superficie pari alla quota eventualmente non utilizzata nell'anno precedente.
Art. 44
- Piano di gestione e piano dei tagli
1. Ai fini della gestione dei boschi e dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 (28)i piani di gestione della durata minima di dieci anni e massima di quindici anni.
2. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere altresì sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 (28)i piani pluriennali dei tagli della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.
3. I piani di gestione ed i piani dei tagli sono approvati entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 13 della l. 394/1991 .
4. I piani di gestione e i piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalità dell' articolo 2 della stessa legge e, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento.
5. I piani di gestione devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 10.000 e su carta catastale, di tutta la superficie boschiva aziendale e almeno:
a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali; (29)
b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto destinati alla produzione legnosa devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;
c) le scelte gestionali per ciascuna particella o sottoparticella;
d) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano (30)di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;
e) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti;
f) l'individuazione e la progettazione di massima degli ulteriori interventi finalizzati ad altre attività svolte nei soprassuoli forestali, quali fruizione turistica, allevamento faunistico, difesa dagli incendi e attività venatoria.
f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
6. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e, limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validità del piano:
a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali. (29)
b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;
c) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano (30)di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;
d) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti.
d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
7. I piani di gestione e i piani dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio e i limiti di superficie di cui all' articolo 20 , comma 1, e all' articolo 37 , comma 3 e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo. (29)
8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all'articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell'inizio dei singoli interventi e la documentazione probatoria deve essere inviata all'ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10. (32)
8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l’anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualità silvana di validità del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10. (110)
9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle annualità silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l`eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d`estensione dei tagli disposti dall`articolo 20, comma 1 e dall`articolo 37, comma 3 e i limiti d’età di cui all’articolo 25. (32)
10. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilità, delle altre opere connesse ai tagli e degli altri interventi di cui al comma 5, lettera f), programmati nei piani di gestione o nei piani dei tagli, è soggetta a specifica autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento.
11. Le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all' articolo 67 della stessa legge.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.