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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Sezione I
- NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI
Art. 9
- Ambito di applicazione
1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonché le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi.
2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale.
Art. 10
- Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi
1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede la presentazione di dichiarazione e i casi di cui al comma 13.
2. I tagli boschivi devono essere eseguiti secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento e secondo quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi, prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione o indicate nei piani di gestione o di taglio approvati e in corso di validità.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati.
4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformità all'articolo 30, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validità, per i quali è richiesta la dichiarazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all’estensione della tagliata e all’eterogeneità del soprassuolo. (74)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

6. Al di fuori dei tagli previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all' articolo 37 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.
7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione.
7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell’articolo 12 bis. (75)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

8. Ai sensi dell' articolo 48 , comma 5 della legge forestale e dell' articolo 64, comma 6 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'attuazione di tagli boschivi in corpi aziendali che comprendono boschi di superficie accorpata superiore a 100 ettari è condizionata dall'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformità all' articolo 44 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpati che sono nella disponibilità della stessa persona fisica o giuridica. L'accorpamento dei terreni boscati non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione, l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate può essere autorizzata per la durata massima di un anno silvano. Per aziende che raggiungono il limite dei 100 ettari boscati accorpati dopo il 1 gennaio 2005, l'obbligo di cui all' articolo 48 , comma 5 della legge forestale decorre dall'anno silvano successivo al raggiungimento del limite stesso.
9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010. (6)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validità, è soggetta a dichiarazione. La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio ricade il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L'ente competente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l'approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi. (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

11. Per motivi di ricerca e sperimentazione possono essere autorizzati interventi in deroga alle norme tecniche previste dal presente titolo, previo parere tecnico del settore della Giunta regionale competente per materia. (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

12. Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco , (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
12 bis. L’area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonché tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l’esecuzione dei lavori stessi. (77)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 9.

13. Sono liberamente esercitabili dal proprietario o dal possessore della superficie boscata, (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

purché non comportino riduzione di superficie boscata e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano, (7)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 4.

i seguenti interventi:
a) il taglio delle piante secche, divelte o stroncate;
b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall' articolo 21 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 22 , 23 , 24 e 26 ;
c) il taglio di avviamento all'alto fusto nei cedui, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive di cui agli articoli 12 , 13 , 14 , 15 e 28 ;
d) il taglio di diradamento, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 12 , 13 , 14 , 15 , 27 e 30 .
14. I limiti di superficie di cui al comma 13 sono considerati, in ambito comunale, per ogni proprietà e per anno silvano.
15. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.
16. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia, durante tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone o cose evitando, in particolare, di rilasciare piante pericolanti o instabili.
Art. 11
- Epoca del taglio
1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno:
a) i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie;
b) il taglio dei cedui di faggio trattati a sterzo;
c) i diradamenti nei boschi cedui;
d) le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto;
e) i tagli di riceppatura o di tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;
f) le potature nonché i tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza.
2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché di garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può essere effettuato nei seguenti periodi:
a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle Province di Grosseto e Livorno;
b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle Province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;
c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;
d) dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all` andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di quindici giorni anche limitatamente al solo periodo di esbosco di cui all'articolo 14, comma 6 o per le fasce altimetriche di cui al comma 2. (8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 5.

4. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, l'ente di cui al comma 3 può disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto.
Art. 12
- Tutela della biodiversità
1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie, quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:
Acer sp.pl. aceri
Cercis siliquastrum L.di Giuda albero di Giuda
Fraxinus excelsior L.maggiore frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo frassino ossifillo
Laburnum anagyroides Medicuslo maggiociondolo
Malus sp.pl. melastri
Prunus avium L. ciliegio
Pyrus sp.pl. perastri
Quercus suber L sughera
Sorbus sp.pl sorbi
Tilia sp.pl. tigli
Ulmus sp.pl. olmi
e, senza limitazione di diametro:
Ilex aquifolium L. agrifoglio
Taxus baccata L. tasso
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 può essere integrato dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, (78)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 10.

in relazione a motivate esigenze di tutela delle specie sporadiche caratteristiche di particolari habitat vegetazionali.
3. In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.
4. In occasione dei tagli boschivi è consentito il taglio delle piante di cui al comma 1 per scadenti condizioni fitosanitarie o per raggiunta maturità, previa verifica della presenza di rinnovazione; con specifica autorizzazione è ammesso il taglio delle piante di cui al comma 1 per necessità di stabilità idrogeologica o per altre motivazioni particolari valutabili dall'ente competente.
5. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 siano presenti con densità di venti o più piante ad ettaro per singola specie, le stesse sono trattate con le modalità previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti.
6. In tutti i tagli di superficie uguale o superiore ad un ettaro, deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito per ogni ettaro di bosco tagliato. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio.
7. L'ente competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 6 in casi particolari e su motivata richiesta.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all' articolo 33 , ai tagli a raso delle fustaie di cui all' articolo 37 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.
Art. 12 bis
- Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree (79)

Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 11.

1. Ai fini della tutela e valorizzazione di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle che vengono individuate e favorite nei rapporti rispetto alle piante concorrenti.
2. Le piante obiettivo sono scelte tra quelle più vigorose e meglio conformate delle specie da valorizzare.
3. Gli interventi per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 3 metri dalla proiezione della chioma delle piante obiettivo.
4. Le norme tecniche per l’esecuzione dei tagli a favore delle piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti i tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione e ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale per vincolare la destinazione del soprassuolo fino al termine del ciclo produttivo.
5. L’autorizzazione di cui al comma 4 può essere acquisita per silenzio assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:
a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
b) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d’intervento;
c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell’intervento;
d) i criteri d’identificazione delle piante obiettivo;
e) le tecniche idonee a garantire il migliore sviluppo delle piante obiettivo e del restante soprassuolo senza comprometterne la stabilità;
f) il piano dei tagli riferito alle piante obiettivo e al restante soprassuolo;
g) le modalità d’esbosco.
6. Tra un taglio e il successivo per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni. Gli interventi a carico del restante soprassuolo mantengono la loro naturale scadenza e devono essere effettuati in coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.
Art. 13
- Modalità di esecuzione del taglio
1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
2. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti, fatti salvi i seguenti casi:
a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;
c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.
3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
c bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree di cui all’articolo 12 bis. (80)

Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 12.

4. Nei boschi cedui è vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio.
5. Nei boschi cedui il taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia.
6. Nei boschi cedui il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.
6 bis. Nel caso in cui il taglio venga effettuato con l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall'operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da rilasciare. (9)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 6.

7. Diverse modalità di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze colturali, di conservazione o creazione di habitat per la fauna.
Art. 14
- Allestimento ed esbosco dei prodotti
1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.
2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che attraversi tali aree, il caso di tagli eseguiti col metodo dei tagli successivi e specifiche prescrizioni che siano dettate in sede di autorizzazione.
3. Al termine di ogni anno silvano o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque.
4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all' articolo 46
5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante da seme e ai polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
6. Nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all' articolo 11 , comma 2, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate, od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione. Entro la scadenza del titolo autorizzativo (81)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 13.

l'esbosco può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati significativamente (11)

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 7.

i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco, anche temporanee, deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze.
7. Nei casi di cui all' articolo 11 , comma 1, le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno silvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive previste negli atti autorizzativi dell'ente (10)

Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 7.

competente per motivi di prevenzione fitosanitaria o dagli incendi boschivi.
7 bis. L’Ente competente al fine di evitare danni significativi al bosco e alla viabilità, può sospendere le operazioni di cui al presente articolo o prorogare i termini di cui al comma 6 e al comma 7 in relazione alle condizioni climatiche e allo stato di percorribilità della viabilità e dei terreni. (82)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 13.

Art. 15
- Ramaglie e altri residui di lavorazione
1. Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che:
a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro;
b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco;
c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;
d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.
2. La sramatura e le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate:
a) entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio di ceduazione, nei boschi cedui soggetti ai periodi di taglio di cui all' articolo 11 , comma 2;
b) entro sessanta giorni dalla data di esecuzione del taglio, nei casi di cui all' articolo 11 , comma 1.
3. In aree particolarmente soggette al rischio d'incendi boschivi gli enti competenti ai sensi della legge forestale (83)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 14.

con specifico atto motivato, possono prevedere modalità e termini di rilascio della ramaglia e degli altri residui delle lavorazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto.
5. Ai sensi dell' articolo 60 , comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.
Art. 16
- Potatura
1. La potatura delle piante è liberamente esercitabile purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. In particolare, sulle piante di conifere la potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia e può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:
a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 3 metri;
b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.
2. Non è soggetta alle disposizioni tecniche di cui al comma 1 la potatura effettuata per:
a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;
b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;
c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.
3. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.
Art. 17
- Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. E' vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.
2. E' vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.
3. L'ente competente può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni:
a) motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti;
b) riconversione dei castagneti da frutto degradati e attaccati da fitopatie;
c) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico del servizio fitosanitario regionale; (84)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 15.

d) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere del settore della Giunta regionale competente per materia. (85)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 15.

3 bis. L'ente competente può autorizzare la ceduazione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, e delle fustaie su ceduo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) (86)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 15.

quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all' alto fusto e, in particolare, nei casi di cui all’ articolo 25, comma 2. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 8.

4. Le sostituzioni di specie diverse da quelle di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata in particolare per interventi volti a favorire l'introduzione di latifoglie autoctone nei boschi puri o a prevalenza di conifere. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi di maturità.
6. E' liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della legge forestale.
7. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie o di rinfoltimento può essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi.
8. Ai fini delle sostituzioni di specie di cui al presente articolo l'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
Art. 18
- Carbonizzazione e altre attività nei boschi
1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.
2. E' liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso:
a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;
b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.
3. L'esercizio dell'attività di carbonizzazione è disciplinato dalle norme di cui al capo IV del presente titolo.
4. La resinazione e ogni altra attività che può arrecare danno alle piante forestali è soggetta ad autorizzazione. Con il rilascio dell'autorizzazione l'ente competente prescrive le norme tecniche d'esecuzione dell'intervento.

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

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