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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Capo I
- DISCIPLINA GENERALE
Art. 6
- Domanda di autorizzazione e dichiarazione (173)

Vedi d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 64.

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all'articolo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposizioni del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (2)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 1.

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, salvo quanto previsto dal comma 5, sono presentate dai seguenti soggetti:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all’ente competente prima dell’accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante. (67)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:
a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un’estensione superiore a 1 ettaro. (68)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

4. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, nonché di perizie asseverate o giurate, (69)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
5. Le domande di autorizzazione di cui al capo IV del presente titolo relativo alla prevenzione degli incendi boschivi sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione autorizzata agli enti competenti ai sensi della legge forestale. (70)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 4.

Art. 7
1. Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all' art i colo 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo Sito esterno13 della l. 394/1991 .
2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.
3. Le dichiarazioni previste dai capi II e III del presente titolo sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
3 bis. Le comunicazioni di cui al presente titolo devono pervenire all’ente competente prima dell’inizio dei lavori. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 2.

3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ente competente. (71)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 5.

4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate, senza oneri istruttori a carico del richiedente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 2.

5. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.
Art. 8
- Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi (173)

Vedi d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 64.

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. Le dichiarazioni di taglio boschivo, hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo.
2 bis. Il titolare dell’autorizzazione o della dichiarazione comunica all’ente competente le superfici che sono state oggetto d’intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione può essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L’ente registra la comunicazione nel SIGAF. (5)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 6.

2 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 3.

Art. 8 bis
1. L’iscrizione nell’elenco delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
d) essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa presenta domanda all’ente sul cui territorio ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall’ente competente al momento della presentazione della domanda di iscrizione e non comporta oneri amministrativi a carico dell’impresa. Alla domanda è allegato l’elenco del personale di cui al comma 1, lettera d) e nella stessa sono indicate le seguenti informazioni:
a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell’intervento, la superficie dell’intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;
b) le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell’impresa;
c) l’eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l’attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;
d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell’impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l’impresa stessa.
3. L’ente competente iscrive l’impresa nell’elenco e riporta, con riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni di cui al comma 2, lettere a) b) c) ed e). L’eventuale mancata comunicazione delle informazioni è espressamente evidenziata nell’elenco.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all’elenco trasmettono agli enti competenti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ed un aggiornamento delle informazioni di cui al comma 2.
5. Prima dell’accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda l’impresa deve aggiornare l’elenco degli operatori del comma 2.
6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 si applica la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
7. Nel caso in cui l’ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi del comma 2 non sono veritiere procede alla sospensione dell’impresa dall’elenco per un periodo da due a sei mesi.
8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l’ente competente comunica il provvedimento all’impresa interessata e provvede alla registrazione sul SIGAF della sospensione o cancellazione.
9. A seguito della sospensione o cancellazione dall’elenco la ditta è tenuta all’immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia necessaria l’iscrizione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione o dichiarazione.
10. Nel caso in cui l’accertamento delle condizioni indicate al comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello indicato al comma 8 l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ente competente.
Art. 8 ter
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale il personale presente nella superficie oggetto di taglio e nelle superfici destinate alle opere connesse di cui al presente regolamento, deve essere munito di tesserino di identificazione ed esibirlo insieme a un documento d’identità in corso di validità a richiesta del personale dell’ente competente e degli altri organi di controllo.
2. La domanda per il rilascio del tesserino di identificazione è presentata dal legale rappresentante dell’impresa e attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.
3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui al comma 2 contiene l’ elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti dell’interessato.
4. La domanda è presentata all’ente dove ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana.
5. L’ente competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e consegna all’impresa i tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome, cognome, numero progressivo e nome della ditta.
6. L’impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all’ente competente.
Art. 8 quater
Contenuti, modalità e criteri per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco (174)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 febbraio 2019, n. 11/R, art. 1.

1. Per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata.
2. I soggetti interessati all’inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l’inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell’articolo 3 della legge forestale.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicità attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilità dei terreni e promuovono forme d’incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunità del bosco.
4. La costituzione della comunità del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative.
5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunità del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell’ambito della comunità del bosco.

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.