Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 98
- Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati. Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio. (60)
2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
a) livellamento del piano viario;
b) ricarico con inerti;
c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) installazione di reti parasassi;
i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.
3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.
7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.