Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 93
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione (163)
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico – forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.