Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 8 ter
- Tesserino di identificazione (73)
1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale il personale presente nella superficie oggetto di taglio e nelle superfici destinate alle opere connesse di cui al presente regolamento, deve essere munito di tesserino di identificazione ed esibirlo insieme a un documento d’identità in corso di validità a richiesta del personale dell’ente competente e degli altri organi di controllo.
2. La domanda per il rilascio del tesserino di identificazione è presentata dal legale rappresentante dell’impresa e attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.
3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui al comma 2 contiene l’ elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti dell’interessato.
4. La domanda è presentata all’ente dove ha sede legale l’impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana.
5. L’ente competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e consegna all’impresa i tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome, cognome, numero progressivo e nome della ditta.
6. L’impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all’ente competente.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.