Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 8 quater
Contenuti, modalità e criteri per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco (174)
1. Per l’implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata.
2. I soggetti interessati all’inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l’inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell’articolo 3 della legge forestale.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicità attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilità dei terreni e promuovono forme d’incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunità del bosco.
4. La costituzione della comunità del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative.
5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunità del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive di cui all’articolo 38 bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell’ambito della comunità del bosco.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.