Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 86
- Esercizio e limitazione del pascolo
1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purché effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo.
2. Sono soggetti a dichiarazione:
a) il pascolo delle capre in bosco;
b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare all’ente competente ai sensi della legge forestale (154), devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.
4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli.
5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.
6. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali.
7. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.
8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile.
8 bis. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio. (155)
9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni ove il pascolo è consentito ai sensi del presente articolo, purché tali terreni siano nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti. Le proprietà contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.
10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo, è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.
11. L’ente competente ai sensi della legge forestale può (156)sospendere o limitare il pascolo autorizzato ai sensi del comma 2, (55)qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.
12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:
a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso;
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.