Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 83
- Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.
2. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è vietata nei boschi, nei pascoli e negli altri terreni saldi, salvo che la stessa si renda necessaria per:
a) la realizzazione di trasformazioni, opere, movimenti di terreno o interventi colturali autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;
b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;
c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione.
3. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è consentita nei terreni diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti di cui all'allegato A della legge forestale finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'articolo 63 della stessa legge.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.