Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 82
- Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;
b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;
c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:
1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
2) la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.
4. Nei terreni saldi sono consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.