Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 81
- Rimboschimento compensativo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, della legge forestale. (151)
2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale.
3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;
c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.
4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente. (52)
5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'articolo 44 , comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all’ente competente ai sensi dell’articolo 44, comma 6, della legge forestale (152), di un importo pari a 150 euro (52)per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.
6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all’effettiva superficie oggetto della trasformazione. (153)
7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.