Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 79
- Trasformazione dei boschi
1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all' articolo 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. (147)
4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale, qualora la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'articolo 42 , comma 5 della legge forestale. In tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI, è rilasciata dall’ente competente di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale (148), salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale.
5. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ).
5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell’articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF. (149)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.