Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 78
- Realizzazione delle opere
1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.