Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 71
- Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata dai seguenti soggetti:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.
2. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente.
3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
4. Ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all' articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all’ente competente ai sensi della legge forestale. (144)
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all' articolo 42, comma 6, della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.
6. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 5 e la dichiarazione è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.
7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.