Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 7
- Autorizzazione e dichiarazione (173)
1. Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all' art i colo 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'articolo 13 della l. 394/1991 .
2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.
3. Le dichiarazioni previste dai capi II e III del presente titolo sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
3 bis. Le comunicazioni di cui al presente titolo devono pervenire all’ente competente prima dell’inizio dei lavori. (3)
3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ente competente. (71)
4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate, senza oneri istruttori a carico del richiedente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. (4)
5. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.