Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 67
- Altre azioni ed attività
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all' articolo 61 , purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio.
2. L'uso degli apparecchi, strumenti e attrezzature di cui al comma 1 è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini nonché nelle pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
3. Il brillamento di mine è consentito purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
4. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 è consentito:
a) nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l'accumulo all'aperto dei materiali vegetali derivanti dallo sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;
b) nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l'accumulo all'aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali purché in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
c) nei terreni di qualunque destinazione, l'accumulo all'aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;
d) nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.