Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 66
- Abbruciamento di residui vegetali
1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo. (137)
1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare. (138)
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4. (137)
3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1, lettera c), (139), l' abbruciamento dei residui vegetali è consentito purché eseguito in conformità alle norme di prevenzione di cui al comma 4.
4. L' abbruciamento di cui ai commi 2 e 3 può essere attuato solo a condizione del rispetto delle seguenti norme e precauzioni
a) l' abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l' abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale. (140)
5. Nelle zone poste al di fuori delle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 le operazioni di abbruciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:
a) l' abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale; (140)
d) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell' abbruciamento.
6. L’ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti. (137)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.