Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 64
- Aree attrezzate per l'accensione di fuochi
1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.
2. La realizzazione e l'uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1, è soggetta ad autorizzazione dell’ente competente ai sensi della legge forestale (134).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 specifica le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo. L'autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d'uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione.
5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l’ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli. (135)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.