Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 62
- Divieti
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.
2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.