Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 61 ter
Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB (176)
1. Le prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l’attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.
2. L’ente competente di cui all’articolo 3 ter della legge forestale adotta le prescrizioni:
a) nei casi di occupazione temporanea dei terreni al momento della riconsegna degli stessi al proprietario o possessore;
b) nei casi di cessione volontaria da parte del proprietario o possessore al momento della riconsegna ai suddetti tenendo conto di eventuali accordi intercorsi in fase di cessione.
3. Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.
4. Nei casi di cui all’articolo 74 bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l’ente competente provvede alla riscossione coattiva.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.