Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 6
- Domanda di autorizzazione e dichiarazione (173)
1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti. (66)
1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all'articolo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposizioni del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (2)
2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, salvo quanto previsto dal comma 5, sono presentate dai seguenti soggetti:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all’ente competente prima dell’accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante. (67)
3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:
a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un’estensione superiore a 10 ettari accorpati;
4. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, nonché di perizie asseverate o giurate, (69)gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
5. Le domande di autorizzazione di cui al capo IV del presente titolo relativo alla prevenzione degli incendi boschivi sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione autorizzata agli enti competenti ai sensi della legge forestale. (70)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.