Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 58
- Azioni a rischio d'incendio
1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76 , comma 1, lettera a) della legge forestale:
a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
b) l' abbruciamento di residui vegetali;
c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.