Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 56
- Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi
1. Il taglio delle piante di cui all' articolo 55 , comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, che sono soggetti ad autorizzazione:
a) taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti;
b) taglio per motivi fitosanitari;
c) taglio per interventi di miglioramento fondiario;
d) taglio per motivi d'interesse generale;
e) taglio per importanti motivi di conduzione aziendale.
2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dall'ente competente (126), ai sensi dell' articolo 55 , comma 1, lettera c), possono essere oggetto di taglio della vegetazione, purché il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale.
3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione.
4. Il taglio delle piante di cui all' articolo 55 , comma 1, lettere a) e b), radicate all'interno di siepi, filari e altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del comma 1.
4 bis. Sono liberamente esercitabili il taglio delle piante morte e gli interventi di potatura eseguiti in conformità alle prescrizioni dell’articolo 16. (43)
5. Alle piante e alle formazioni di cui alla presente sezione si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.