Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 54
- Impianti per arboricoltura da legno
1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’articolo 82, comma 2 per i terreni saldi. (42)
1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica. (124)
2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 può essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall' articolo 67 della legge forestale.
3. Agli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.