Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 52
- Castagneti da frutto
1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a quaranta piante di castagno da frutto per ettaro.
2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro.
3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e dalle formazioni di cui al comma 2 è soggetta ad autorizzazione. L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste. (39)
4. Nei castagneti da frutto è liberamente esercitabile:
b) l'esecuzione d'innesti;
c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;
d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie da foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.
5. Nei castagneti da frutto sono soggetti a dichiarazione:
a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive;
b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione;
c) l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, nei casi di cui alle lettere a) e b), purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
5 bis. La capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto è soggetta a comunicazione. (121)
6. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione.
7. Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle formazioni di castagneti da frutto, di superficie inferiore a 2.000 metri quadrati, poste all'interno di aree comunque boscate.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.