Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 50
- Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti
1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.
2. Per i fini di cui al comma 1 può essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall' articolo 67 della legge forestale, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso.
3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente può dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi, gli enti competenti ai sensi della legge forestale (119)possono proporre alla Giunta regionale di adottare, ai sensi dell' articolo 39bis della legge forestale, specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi colturali nei boschi danneggiati o di sospendere ogni forma di utilizzazione.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.