Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 5
- Pubblicità degli atti degli enti locali competenti di cui all' articolo 39 , comma 6 della legge forestale
1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all' articolo 12 , comma 2, all' articolo 15 , comma 3, all' articolo 55 , comma 2, all' articolo 66 , comma 6 e all' articolo 88 , commi 3 e 4 sono approvate con specifico atto dall'ente locale competente e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all' articolo 11 , commi 3 e 4 (65)sono approvate con specifico atto dall'ente locale competente e sono pubblicizzate secondo le modalità ritenute idonee dal medesimo.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.