Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 49
- Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali
1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta. (114)
2. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all' allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dall’ente competente ai sensi della legge forestale (115). In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, l’ente competente ai sensi della legge forestale provvede (115)agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.
3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni può essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco.
4. Possono altresì essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonché ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale.
5. E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (acervi), in qualsiasi stagione, anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione, raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi.
6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante è effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale. (116)
7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati. (117)
8. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative e quanto disposto al comma 8 bis (37)gli interventi di cui al comma 6 sono effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente. Gli interventi prescritti dagli enti competenti (118)ai sensi del comma 2 sono direttamente effettuati dai proprietari o possessori.
8 bis. Gli interventi che comportano il prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario, potendo incidere sulle forme di trattamento e di governo e sulla conservazione del soprassuolo forestale, sono soggetti ad autorizzazione fatti salvi quelli che per la loro natura ed intensità risultino soggetti alle procedure semplificate previste dal presente regolamento. (38)
9. Per gli interventi fitosanitari di cui al presente articolo non si applicano i limiti di superficie e i turni minimi previsti dal presente regolamento.
10. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali, così come definite dall' articolo 3 , comma 9 della legge forestale.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.