Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 48
- Manutenzione delle opere
1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti;
i) la sostituzione della pavimentazione esistente;
j) gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
2. Nei sentieri e mulattiere è liberamente esercitabile la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente.
3. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione;
b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque, quali la realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari;
c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo;
d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, purché sia assicurato il drenaggio delle acque;
e) trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato o lastricato, purché le strade stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti delle acque nella sede stradale.
4. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
a) interventi per il ripristino di piste temporanee di esbosco e di imposti temporanei effettuati tramite movimenti di terreno attuati per il livellamento del piano viario o del piazzale, la risagomatura puntuale o andante della scarpata o la rimozione del materiale franato dalla scarpata;
b) tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e di allargamento della viabilità o degli imposti, non compresi tra le opere e i lavori indicati ai commi 1, 2, 3.
5. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20 per cento della larghezza originaria) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.