Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 44
- Piano di gestione e piano dei tagli
1. Ai fini della gestione dei boschi e dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 (28)i piani di gestione della durata minima di dieci anni e massima di quindici anni.
2. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi, possono essere altresì sottoposti all'approvazione dell'ente competente di cui all'articolo 6, comma 1 (28)i piani pluriennali dei tagli della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni.
3. I piani di gestione ed i piani dei tagli sono approvati entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 13 della l. 394/1991 .
4. I piani di gestione e i piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all' articolo 1 , comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalità dell' articolo 2 della stessa legge e, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento.
5. I piani di gestione devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 10.000 e su carta catastale, di tutta la superficie boschiva aziendale e almeno:
a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali; (29)
b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto destinati alla produzione legnosa devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;
c) le scelte gestionali per ciascuna particella o sottoparticella;
d) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano (30)di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;
e) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti;
f) l'individuazione e la progettazione di massima degli ulteriori interventi finalizzati ad altre attività svolte nei soprassuoli forestali, quali fruizione turistica, allevamento faunistico, difesa dagli incendi e attività venatoria.
f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
6. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1 a 25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e, limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validità del piano:
a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali. Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali. (29)
b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e una stima della massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio, prima e dopo l'intervento;
c) il programma dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno silvano (30)di validità del piano, determinazione della ripresa legnosa e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco nonché quelle di rinnovazione;
d) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione VI, in rapporto ai tagli previsti.
d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
7. I piani di gestione e i piani dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio e i limiti di superficie di cui all' articolo 20 , comma 1, e all' articolo 37 , comma 3 e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo. (29)
8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all'articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell'inizio dei singoli interventi e la documentazione probatoria deve essere inviata all'ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10. (32)
8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l’anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualità silvana di validità del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10. (110)
9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle annualità silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l`eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d`estensione dei tagli disposti dall`articolo 20, comma 1 e dall`articolo 37, comma 3 e i limiti d’età di cui all’articolo 25. (32)
10. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilità, delle altre opere connesse ai tagli e degli altri interventi di cui al comma 5, lettera f), programmati nei piani di gestione o nei piani dei tagli, è soggetta a specifica autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento.
11. Le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all' articolo 67 della stessa legge.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.