Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 43
- Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio
1. Gli enti parco e gli organismi di gestione di cui all' articolo 68, comma 4 della legge forestale per i territori del parco o della riserva, gli enti competenti ai sensi della legge forestale per i restanti territori (108), entro il 30 giugno di ogni anno, determinano la superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi.
2. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo, e cioè:
a) i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui;
3. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi l'ente competente si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonché delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento.
4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:
(SuperficieB1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+…+(SuperficieBn/TurnoBn).
5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4 è effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti.
6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, l'ente competente può ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati, anche in relazione ai turni medi reali applicati nell'area stessa. (109)
7. Per ogni anno silvano l'ente competente, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.
8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validità per più anni silvani, la superficie autorizzata è computata per intero nell'anno silvano d'inizio validità.
9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.
10. La superficie massima ammissibile annualmente al taglio può essere aumentata dall'ente competente per una superficie pari alla quota eventualmente non utilizzata nell'anno precedente.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.