Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 4
- Cauzioni a garanzia
1. Nei casi previsti dalla legge forestale o dal presente regolamento, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore dell'ente competente ed estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione.
2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.
3. Il deposito cauzionale non è richiesto in caso d'interventi realizzati da enti pubblici.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.